Segnalazione e denuncia di illeciti aziendali ai sensi del D.lgs 24/2023.
La disciplina del c.d.”Whistleblowing”, introdotta nell’ordinamento italiano dal D.lgs. 24/2023 al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell’ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia comunicare, divulgare o denunciare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.
La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con IGT Lottery Spa e le sue controllate italiane e per i quali valgono le tutele – previste dal D.lgs. 24/2023 – nel caso in cui decidessero di segnalare eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.
Il documento ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione interno messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull’iter procedurale, sui termini di riscontro, e sull’osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte delle Società.
Il documento inoltre fornisce dettagli sugli ulteriori canali di segnalazione previsti dal decreto (Segnalazione Esterna, Divulgazione Pubblica e Denuncia).
SEGNALAZIONE INTERNA
IGT Lottery Spa e le sue controllate italiane garantiscono l’assoluto rispetto del divieto di attuare qualsiasi atto ritorsivo nei confronti delle persone che effettuino segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023.
Pertanto, nessuna azione disciplinare o di altro tipo è ammessa in ragione di una segnalazione nei confronti del Segnalante.
Non sono altresì ammesse azioni indirette nei confronti di:
Soggetti legittimati alla Segnalazione Interna
Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 24/2023, possono effettuare segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal decreto, i seguenti soggetti:
La segnalazione può essere fatta in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (ad esempio, nella fase di candidatura) o successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o rapporto giuridico (ad esempio, nella fase di pensionamento).
3.1 Oggetto della segnalazione
In termini generali, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 24/2023 sono oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato, di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. In particolare, per violazioni devono intendersi quelle:
Sono escluse:
In base all’oggetto, le violazioni possono essere distinte come segue:
Sono da ritenersi incluse, inoltre, anche tutte le violazioni previste dalla Whistleblower Policy o dal Codice di Condotta.
3.2 Segnalazioni che non beneficiano delle tutele previste dal decreto D.lgs. 24/2023:
Restano però salve in ogni caso le tutele assicurate dalla Whistleblower Policy e dal Codice di Condotta
Nessuna tutela si applica in caso di accertata (con sentenza di primo grado) responsabilità penale o civile – per dolo o colpa grave - del segnalante per diffamazione o calunnia. Sono previste per legge in tali ipotesi sanzioni disciplinari.
4.1 Integrity Line
In ottemperanza agli obblighi di legge, IGT Lottery e le sue controllate mettono a disposizione dei soggetti legittimati alla segnalazione una piattaforma Integrity Line fornita da un provider terzo in conformità alle normative ed agli standard di sicurezza europei e nazionali. Il canale consente l’invio di segnalazioni scritte o telefoniche, in forma completamente anonima oppure, a scelta del Segnalante, in forma non anonima.
L’accesso alla piattaforma Integrity Line è possibile attraverso il link https://igt.integrityline.org/ (raggiungibile dai siti istituzionali di IGT e dalla Intranet Aziendale) o chiamando il numero 800194674
4.2 Forma orale
Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 24/2023, su iniziativa del Segnalante, la segnalazione può essere resa anche in forma orale direttamente al gestore delle segnalazioni, identificato nel responsabile della funzione Compliance & Quality (di seguito, “Gestore delle segnalazioni” o anche solo “Gestore”), richiedendo un incontro che sarà fissato entro un termine ragionevole e con modalità concordate di comune accordo tra il Segnalante ed il Gestore.
La segnalazione così rilasciata sarà documentata tramite verbale, confermato con sottoscrizione dal Segnalante dopo averlo verificato e se necessario rettificato.
Entro il termine di 7 giorni la segnalazione viene presa in carico dal Gestore ed il segnalante ne riceve riscontro:
Nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, il Gestore della segnalazione effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l’ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.
Si precisa che è fondamentale che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte del Gestore della segnalazione.
In particolare, è necessario che risultino chiare:
o le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
o la descrizione del fatto;
o le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
o È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
In qualunque caso il Gestore fornirà riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento.
Le garanzie di riservatezza sono le medesime sia per le segnalazioni anonime che per quelle ordinarie (non anonime).
La piattaforma informatica – Integrity Line - assicura che le comunicazioni pervenute da parte del Segnalante vengano gestite con garanzia di riservatezza sia per quanto riguarda l’identità del soggetto Segnalante sia per quanto riguarda il contenuto delle segnalazioni. Identità e contenuto sono protetti mediante misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Inoltre, a tutte le persone coinvolte a qualunque titolo nel processo di gestione della segnalazione è fatto obbligo di trattare con la massima riservatezza il contenuto e la documentazione della stessa.
L’identità del Segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità – deve essere mantenuta riservata in ogni fase di gestione della segnalazione, salvo espresso consenso rilasciato per iscritto da parte del Segnalante.
Nel caso di avvio di un procedimento disciplinare in cui l’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, il Segnalante viene avvisato tramite comunicazione scritta e potrà decidere se dare o meno il proprio consenso alla rivelazione della sua identità affinché la sua segnalazione sia utilizzabile ai fini del procedimento.
Per il trattamento dei dati personali, connesso alla gestione dei canali di segnalazione ed effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si rimanda alla specifica Informativa Privacy sui siti aziendali.
Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018
ULTERIORI MODALITA’ DI SEGNALAZIONE/DENUNCIA
Le tutele sopra descritte e previste dal D.Lgs 24/2023 si applicano anche alle ulteriori modalità di segnalazione introdotte dalla normativa e di seguito elencate.
Solo al ricorrere di precise condizioni è possibile effettuare una c.d. Segnalazione Esterna all’ANAC (Agenzia Nazionale Anticorruzione).
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 24/2023, il segnalante può utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
Al ricorrere di una di queste condizioni ed ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 24/2023 si può effettuare la segnalazione in forma scritta tramite piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro termini ragionevoli.
Tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo di questo canale sono reperibili sul sito Istituzionale di ANAC www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
L’art. 15 del D.lgs. 24/2023 introduce un’ulteriore possibilità di segnalazione consistente nella c.d. Divulgazione Pubblica.
Con la Divulgazione Pubblica le informazioni sulle violazioni vengono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Tuttavia, per beneficiare delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023, la Divulgazione Pubblica di violazioni deve avvenire in presenza di una di queste condizioni:
Si precisa infine che il segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica, è considerato soggetto differente da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il D.lgs 24/2023 prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.
Il D.lgs. 24/2023 riconosce - ai soggetti legittimati a fare le segnalazioni - anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
Scarica l'Informativa Whistleblowing in inglese.
Restano validi gli ulteriori canali di segnalazioni previsti dalla Whistleblower Policy e dal Codice di Condotta.